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Approvato il  Codice di Condotta in materia di Telemarketing






Il 9 marzo, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha approvato definitivamente il testo del Codice di Condotta ai sensi dell’art. 40 del GDPR, in materia di Telemarketing, presentato da Asseprim, Assocall – Associazione Nazionale dei Contact Center Outsourcing, Assocontact – Associazione Nazionale dei Business Process Outsourcer, Asstel, Confcommercio, Confindustria, DMA Italia ed OIC – Osservatorio Imprese e Consumatori.





Questo è solo il quarto Codice di Condotta approvato dal Garante Privacy, ai sensi del GDPR.





Il Codice si occupa esclusivamente di Telemarketing, regolando il trattamento sin dalla momento del contatto (lead) e della formalizzazione della base giuridica (consenso) fino a disciplinare le modalità di formalizzazione del contratto con il cliente finale.





Il Codice tra le altre cose si occupa di formazione degli autorizzati al trattamento inserendo obblighi di formazione approfondita e specifica per gli operatori.





Il Codice impone standard altissimi di trasparenza e verificabilità dei dati in tutte le fasi in questa si rende necessaria. Esso include stringenti misure che impediscono la confusione delle liste dei dati e obbligano alla verifica delle numerazioni presso il Registro delle Opposizioni.





Nel Codice vengono rafforzati gli obblighi di rendicontazione da parte dei Titolari e dei Responsabili e i poteri di verifica sugli outsourcers. Viene anche istituito un apposito Organismo di Monitoraggio che coordinerà le suddette verifiche.





Naturalmente è necessario, per far sì che un Codice di Condotta funzioni davvero, che vi aderiscano le aziende che fanno parte della filiera.





Vi sono però molte ragioni per supporre, anche prima che diventi efficace che il Codice del Telemarketing avrà effetti concreti e positivi nel portare legittimità al settore.





Anzitutto perché tra i sottoscrittori si trovano tutte le principali organizzazioni di categoria della committenza.





Si aggiunga l’interesse delle imprese che esercitano legittimamente l’attività di contact center ad avere uno strumento – l’adesione al Codice – per distinguersi da soggetti improvvisati e dotati di organizzazione non adeguata.





Sotto il punto di vista del consumatore, si potrebbe arrivare a pretendere di essere chiamati da call center aderenti al Codice e rifiutare di parlare con call center che non lo sono potrà probabilmente diventare una nuova arma di difesa dall’illegalità.


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