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Il provvedimento del Garante Privacy sulla anonimizzazione






Con il provvedimento n. 311 del 18 luglio 2023, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) ha precisato i margini di efficacia dei processi di anonimizzazione, soprattutto nel contesto delle pubblicazioni online di determinate informazioni.





Il provvedimento è stato adottato in seguito a un'istruttoria avviata a seguito di una segnalazione di Federprivacy, la federazione delle associazioni di professionisti in materia di protezione dei dati personali.





Il Garante Privacy ha rilevato che, in alcuni casi, le tecniche di anonimizzazione utilizzate per pubblicare online determinate informazioni non sono efficaci nel garantire l'anonimato degli interessati.





In particolare, il Garante ha evidenziato che le tecniche di anonimizzazione basate sulla sostituzione o sulla rimozione di dati personali possono essere facilmente aggirate da soggetti con competenze informatiche.





Inoltre, il Garante ha ricordato che l'anonimato non è garantito nemmeno nel caso in cui le informazioni pubblicate online siano combinate con altre informazioni disponibili in rete.





In conclusione, il Garante Privacy ha ribadito che i titolari del trattamento devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'anonimato degli interessati in caso di pubblicazione online di determinate informazioni.





In particolare, i titolari del trattamento devono:






  • Utilizzare tecniche di anonimizzazione che siano efficaci nel garantire l'anonimato degli interessati, anche in caso di combinazione con altre informazioni disponibili in rete.




  • Verificare l'effettiva efficacia delle tecniche di anonimizzazione utilizzate.




  • Informare gli interessati delle modalità di anonimizzazione utilizzate.





Il provvedimento del Garante Privacy è importante perché fornisce indicazioni precise ai titolari del trattamento su come garantire l'anonimato degli interessati in caso di pubblicazione online di determinate informazioni.





In particolare, il provvedimento sottolinea che l'anonimato non è garantito da tecniche di anonimizzazione basate sulla sostituzione o sulla rimozione di dati personali, ed evidenzia che ciò che deve essere oggetto di valutazione in concreto per stabilire se un dato è di tipo personale o se è altrimenti anonimo, è la potenziale identificabilità di una persona fisica «mediante individuazione, correlabilità e deduzione».





Sempre sul piano operativo, tutto ciò comporta che un processo di anonimizzazione, quale l’oscurazione dei nominativi, non può dirsi efficace se è possibile svolgere un’operazione inversa per identificare l’interessato.





Il provvedimento del Garante Privacy è un importante passo avanti nella tutela della privacy degli interessati, soprattutto nel contesto della pubblicazione online di determinate informazioni.





Fonti





Federprivacy


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