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Trasferimento di dati all'estero






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Si ricordano i contenuti fondamentali della materia in oggetto come illustrati dal Garante Privacy.





I trasferimenti di dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE, ossia UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda) o verso un’organizzazione internazionale sono consentiti a condizione che l’adeguatezza del Paese terzo o dell’organizzazione sia riconosciuta tramite decisione della Commissione europea (art. 45 del Regolamento UE 2016/679).





In assenza di tale decisione, il trasferimento è consentito ove il titolare o il responsabile del trattamento forniscano garanzie adeguate che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati (art. 46 del Regolamento UE 2016/679). Al riguardo, possono costituire garanzie adeguate:





senza autorizzazione da parte del Garante:





• gli strumenti giuridici vincolanti ed esecutivi tra soggetti pubblici (art. 46, par. 2, lett. a);
• le norme vincolanti d’impresa (art. 46, par. 2, lett. b)
• le clausole tipo (art. 46, par. 2, lett. c e lett. d)
• i codici di condotta (art. 46, par. 2, lett. e)
• i meccanismi di certificazione (art. 46, par. 2, lett. f)





previa autorizzazione del Garante:





     • le clausole contrattuali ad hoc (art. 46, par. 3, lett. a)
     • gli accordi amministrativi tra autorità o organismi pubblici (art. 46, par. 3, lett. b)





In assenza di ogni altro presupposto, è possibile trasferire i dati personali in base ad alcune deroghe che si verificano in specifiche situazioni (art. 49 del Regolamento UE 2016/679).





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